Home Regione Abruzzo Presentato in Regione il Disegno di legge per educazione parità di genere

Presentato in Regione il Disegno di legge per educazione parità di genere

Scritto da redazione

L’iniziativa è del gruppo consiliare del Pd a Palazzo dell’Emiciclo-

Sulmona, 17 ottobre “Per combattere disparità e violenza di genere serve una cultura nuova, lo dimostrano i dati, sempre in aumento sui femminicidi (70 da gennaio a oggi in Italia) e le modalità sempre più crudeli, come i fatti di Palermo e Caiano dimostrano. Questa consapevolezza sta alla base della proposta di legge per istituzionalizzare e potenziare l’educazione contro violenza e disparità di genere promosso in Consiglio regionale, affinché questi temi diventino materia viva nell’educazione scolastica e universitaria”, così il capogruppo Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci, proponente con i consiglieri Dino Pepe, Antonio Blasioli e Paolo Pietrucci della proposta di legge regionale predisposta in collaborazione con la Conferenza delle Democratiche d’Abruzzo e i Giovani Democratici. Stamane a L’Aquila la conferenza stampa  di presentazione dell’iniziativa. “Assurdo che dopo le storie che hanno toccato anche noi in questi ultimi anni, l’Abruzzo non si sia ancora fatto promotore di un’iniziativa sulla parità e sull’educazione alla parità – riprendono Paolucci, Pepe, Blasioli e Pietrucci del Gruppo PD – . È tempo di muoversi, la Regione scelga di stare in trincea, facendosi promotrice di una nuova cultura della prevenzione, sul campo, il più possibile inclusiva e aderente alla realtà, questo chiede la proposta in 6 articoli, costruita insieme alla Conferenza delle democratiche, perché raccogliesse in sé proposte ed esperienze dirette. Un contenuto che può dare subito frutti, partendo dal fatto che la Regione può e pertanto deve diventare protagonista e concentrando sulla collaborazione interistituzionale l’azione e, in particolare, sul ruolo prezioso degli istituti scolastici, che vanno sostenuti e stimolati nella proposta di progetti su materie così importanti nella formazione delle future generazioni”.

Perché serve la legge ?

 Nel 2022 in Italia, è stato spiegato nell’occasione, ci sono stati 120 omicidi di donne, di cui 97 in ambito familiare o affettivo; 57 di queste hanno trovato la morte per mano del partner o dell’ex partner. Il 31,5% delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subito violenza fisica, il 21% (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila). Il 13,6% delle donne (2 milioni 800 mila), ha subito violenza in particolare il 5,2% (855 mila) da partner attuale e il 18,9% (2 milioni 44 mila) dall’ex partner. Se dai dati si passa ad indagare le cause, risulta evidente come la violenza di genere sia legata in molti modi a un retroterra culturale temporalmente e spazialmente molto esteso e a un rapporto storicamente e socialmente connotato, quello patriarcale e gerarchico uomo-donna, nelle forme specifiche in cui esso è presente nelle diverse culture.

 La parità in sei articoli.( schema ddl)

 L’articolo 1, richiamandosi, ai principi di non discriminazione e al diritto all’istruzione sanciti dalla Costituzione, allo Statuto Regionale, alla L.R. 26/2012, alla Carta dei diritti fondamentali UE e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e a quell’articolo 14 della Convenzione di Istanbul, dianzi citato, che sottolinea il ruolo educativo delle scuole su queste tematiche, nonché all’articolo 1, comma 16, della riforma scolastica del 2015 (L. 107/2015), a norma del quale “Il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni”. L’articolo 2 indica i progetti e le iniziative che, su proposta della Commissione Pari Opportunità e sulla base delle analisi svolte da quest’ultima nell’ambito dei compiti ad essa attribuiti e di cui all’art. 2 comma 2 lettera i) L.R. 14 giugno 2012 n.26, possono essere attuati presso gli istituti scolastici, universitari e formativi, anche in collaborazione con gli Enti locali e che la Regione promuove e sostiene, anche attraverso la concessione di finanziamenti, per la realizzazione di tutte quelle attività di informazione e sensibilizzazione da svolgersi con il coinvolgimento dei diversi attori della “comunità educante”. Tra queste attività rientrano non solo quelle rivolte agli studenti, ma anche quelle rivolte alla formazione del personale scolastico e universitario (dirigenti, docenti, personale ATA). L’articolo 3 ricomprende tra i beneficiari delle attività di promozione e di finanziamento non solo le istituzioni scolastiche e educative di ogni ordine e grado e le istituzioni universitarie, ma anche le istituzioni formative accreditate per l’erogazione di percorsi triennali di istruzione e formazione (IeFP) ai fini dell’assolvimento del diritto-dovere e gli istituti penali per i minorenni. I requisiti, i criteri e le modalità per l’erogazione di questi finanziamenti saranno individuati nello specifico da un’apposita deliberazione della Giunta regionale, che dovrà indicare anche i requisiti di competenza degli operatori che opereranno direttamente a contatto con gli studenti. L’articolo 4, al fine di ottenere il maggior coinvolgimento possibile delle istituzioni educative e formative, incarica la Giunta di promuovere la stipula di appositi protocolli d’intesa con le Università, l’Ufficio scolastico regionale, l’ANCI e l’UPI. Lo stesso articolo 4 individua la possibilità di collaborazione con altri Enti o Istituzioni L’articolo 5 reca la disposizione finanziaria evidenziando che gli oneri decorrono dall’anno 2024. A questi si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato “Fondo per promuovere l’educazione alla parità di genere e la prevenzione delle discriminazioni e della violenza di genere nelle istituzioni scolastiche, universitarie e formative”. I fondi. Si specifica che gli interventi di cui alla presente proposta di legge possono essere cofinanziati inoltre facendo ricorso ad altre risorse regionali e statali, allocate e trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della stessa

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