Per l’arresto è necessario un documento in apparente corso di validità – spigolature
di Paolo Carretta *

Sulmona maggio– Per l’arresto il documento (falso) deve essere in corso di validità (apparente). Premesso che l’identifica- zione della persona fisica si riferisce all’accertamento della sua identità, ovvero il tratto distintivo che la diffe- renzia da tutti gli altri simili, questo elemento è proprio dei consessi sociali evoluti, sostanziandosi nell’esatta attribuzione all’individuo di talune caratteristiche.
Principalmente vengono in considerazione le generalità anagrafiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, dimora ed eventualmente nazionalità, cittadinanza, professione, stato civile, paternità e maternità, eventualmente il codice fiscale (C.F.) o, quando previsto, il codice univoco identificativo, ove ci si riferisca ad una persona nei cui confronti vengano svolte indagini penali.
In genere la procedura identificativa si completa con il riscontro tra quanto dichiarato da chi deve essere identificato e un documento di riconoscimento. Il documento di riconoscimento falso che sia – apparentemente – valido per l’espatrio (attualmente solo il passaporto o la carta d’identità CI o CIE, anche di stato estero) connota un reato (Art. 497 bis, Cp) particolarmente grave, quando anche solo detenuto per uso personale; viene infatti comminata la reclusione da due a cinque anni, pena aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrichi o comunque formi il documento falso, ovvero lo detenga fuori dei casi di uso personale, quindi destinandolo a terzi. Tale si configura anche quando tale documento sia falsificato solo in parte, purché la falsità materiale risulti significativa.
L’autonomo e più grave reato di cui al c. 2 può configurarsi anche nel caso di detenzione di un documento con la foto del possessore accompagnata dalle false generalità, perché, avendo riguardo alla materiale attività contraffattiva è implicito il concorso di chi è raffigurato, che ha quantomeno fornito l’immagine apposta, partecipando così all’attività di contraffazione (S.C. pen., sez. V, 13/03/2018, n. 25659).
Fermo restando che la falsità di un documento di riconoscimento resta comunque perseguibile (salvo il fal- so grossolano), anche quando non valido per l’espatrio, ma in maniera meno grave (artt. 477- 482 Cp), per cui non è previsto l’arresto obbligatorio (Cpp, art. 380, c. 2, m-bis), il requisito della validità per l’espatrio è indispensabile per rubricare il delitto che ci occupa; l’arresto obbligatorio è escluso, infatti, nel caso di un documento falso, ma con validità scaduta, perché se fosse genuino sarebbe inidoneo allo scopo di espatriare (il permesso di soggiorno, ad esempio, non rientra in tale previsione, per lo stesso motivo). Per l’espatrio si fa quindi eccezione a quanto ordinariamente applicabile all’esibizione di un documento di riconoscimento, che sia scaduto di validità, ove esibito ad un pubblico ufficiale; questo che potrà essere ritenuto idoneo a completare la procedura identificativa, attraverso una dichiarazione, resa al pu dal titolare, che sottoscriva la fotocopia di tale documento, confermando l’attualità dei dati ivi contenuti (art. 45, dPR n. 445/2000). Resta comunque possibile per le Amministrazioni pubbliche e per i gestori e gli esercenti di Documento falso ma scaduto? Prego, vada pure. Per l’arresto è necessario un documento in apparente corso di validità – spigolature www.asaps.it 21 pubblici servizi, verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l’autenticità dei dati incorporati nel documento. La carta d’identità (modello ministeriale) costituisce titolo valido per l’espatrio negli Stati Ue o con cui vigono accordi (l. n. 224/1963, di modifica dell’art. 3 del TULPS, novellata ex art. 10, d.lvo n. 52/ 2002). Ab origine (modello cartaceo) non recava (sino al d.l. n. 78/2015, “Disposizioni urgenti in materia di Enti Territoriali”) la stampigliatura con la validità per l’uscita dal territorio nazionale, bensì quella negativa “non valida per l’espa- trio”, sul retro, che attestava la situazione contraria: – per minore privo dell’assenso degli esercenti la potestà dei genitori; – cittadino italiano impedito all’espatrio per provvedimento giudiziale; – cittadino Ue appartenente a Stato terzo. Le stesse regole vigono per la CIE (d.l. n. 78/2015): le informazioni circa la circolazione del titolare sono contenute nel microchip, mentre il supporto plastico reca, recto o verso, l’eventuale dicitura “non valida per l’espatrio”.
La CI abilita quindi all’uscita dal paese di emissione o al rientro dall’estero, salvo che rechi appo- sta l’indicazione “non valida per l’espatrio”. (S.C., sez. I pen. sent. n. 8391/2022). Arresto obbligatorio previsto – La pg procede invece all’arresto obbligatorio in flagranza (Art. 380, c. 2, m bis, Cpp): per entrambi i delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso idoneo all’espatrio (c.1 e c. 2 del citato art. 497 bis, Cp), quindi apparentemente in corso di validità. Il documento di riconoscimento falso non valido per l’espatrio riconduce ad una meno grave fattispecie, ex Artt. 477 Cp (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative) in combinato disposto con l’Art. 482 Cp (Falsità materiale commessa dal privato); tale previsione rende sanzionabile il privato o il pubblico ufficiale che, fuori dall’esercizio delle sue funzioni, commetta uno dei delitti di cui agli artt. 476, 477, 478 Cp, riducendo le pene di un terzo; viene quindi in considerazione il falso materiale commesso da un privato in atto pubblico. Arresto facoltativo non previsto (art. 381 Cpp) perché la pena non supera, nel massimo, i tre anni. Il possesso di documenti di riconoscimento falsi, prescindendo dalla loro idoneità o meno all’espa- trio e da un eventuale furto d’identità, ove rendano fondato il pericolo di fuga, può però concorrere a motiva- re il fermo dell’indiziato di reato (Cpp, art. 384) da parte upg ma anche di semplici agenti, quando previsto, anche fuori dalla flagranza di reato.
*Gen. B. (Ris.) della Guardia di Finanza
Da il Centauro n.274- (ASAPS)
Note 1 – Per espatriare o attraversare le frontiere nazionali, anche per recarsi in altro Paese Ue, viene in considerazione la validità dei documenti di riconoscimento di cui quello di identità è specie, che è limitata entro la data di scadenza negli stessi indicata. L’Art. 497 bis Cp sanziona (c.1) anche la mera detenzione di un documento di riconoscimento falso valido per l’espatrio (o la materiale falsificazione), prescindendo dall’uso che se ne voleva fare; la tutela del bene giuridico protetto è quindi anticipata, rispetto all’effettivo attraversamento della frontiera. (S.C., pen., sez. V, 11/07/2016, n. 40272). 2 – Modifica operata al Cp ex Art. 10, c. 4, del dl. 27/07/2005, n. 144, conv. con modificazioni, dalla l. 31/07/2005, n. 155. 3 – Furto di identità è inteso: l’impersonificazione totale attraverso occultamento totale della propria identità mediante l’utilizzo indebito di dati relativi all’identità e al reddito di altra persona, vivente o deceduta; l’impersonificazione parziale attraverso un occultamento che combini dati personali propri con l’utilizzo indebito di quelli altrui, nelle stesse ipotesi. Il MEF gestisce il sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità (d.lgs. 11/04/2011, n. 64), il cui archivio centrale informatizzato consente anche a banche, finanziarie, fornitori di servizi di comunicazione elettronica e interattivi, imprese di assicurazione, fornitori di energia e gas, di verificare l’autenticità dei dati contenuti nei documenti di identità e di reddito delle persone fisiche che richiedano prestazioni nell’ambito dei servizi che offrono. La verifica avviene attraverso il riscontro coi data base di amministrazioni ed enti pubblici: Agenzia delle Entrate, INAIL, INPS, Ministero dei trasporti e delle Infrastrutture, Ministero dell’interno, Ragioneria Generale dello Stato. Tale archivio centrale può essere consultato dalle FFPP per analizzare fenomeni criminali e prevenire reati finanziari. Al sistema partecipano i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio di adeguata verifica della clientela. 4 – Fermo dell’indiziato di reato – Cpp art. 384 – 1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l’indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico. 2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa. 3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l’indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero